Regolamento›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 6 lug 1935
Al Consiglio per gli archivi dev'essere chiesto parere su quanto concerne:
la compilazione e modificazione delle leggi e dei regolamenti sugli archivi;
le quistioni attinenti all'ordinamento generale degli archivi e del corrispondente servizio;
il metodo dei lavori di ordinazione e pubblicazione degli atti e le regole per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertori, dei registri e di ogni altro lavoro generale di archivio;
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Il Consiglio dà pure il suo parere negli altri casi previsti da leggi o regolamenti o quando ne sia richiesto dal ministero, e, nelle materie di ordine generale, può anche fare proposte di sua iniziativa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-3