Art. 6
RegolamentoTitolo I

Art. 6

6 / 126
In vigore dal 23 nov 1911
I consiglieri effettivi che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificare i motivi dell'assenza, decadono dall'ufficio. Il ministro dell'interno dichiara la decadenza e promuove la surrogazione relativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-6