Art. 2
In vigore dal 30 lug 1911
Le spese relative al mantenimento di detta scuola, per ciò che riguarda il personale direttivo, insegnante e di servizio saranno sostenute dallo Stato, restando a carico del comune di Cagliari quelle per i locali per il materiale scolastico e scientifico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;525#art-2