Art. 2

In vigore dal 30 lug 1911
Le spese relative al mantenimento di detta scuola, per ciò che riguarda il personale direttivo, insegnante e di servizio saranno sostenute dallo Stato, restando a carico del comune di Cagliari quelle per i locali per il materiale scolastico e scientifico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;525#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Che erige in R. scuola tecnica femminile le classi parallele aggiunte della Regia scuola tecnica «Antonio Cina» di Cagliari. — Testo vigente | Portale Normativo