Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 30 lug 1911
Le spese relative al mantenimento di detta scuola, per ciò che riguarda il personale direttivo, insegnante e di servizio saranno sostenute dallo Stato, restando a carico del comune di Cagliari quelle per i locali per il materiale scolastico e scientifico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;525#art-2