Art. 1

In vigore dal 30 lug 1911
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l'art. 5 del testo unico delle leggi per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie, approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645; Veduto l'art. 18 delle disposizioni regolamentari per l'applicazione del detto testo unico approvato con Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630; Veduta la legge 14 luglio, n. 562, portante provvedimenti di favore per la Sardegna; Veduto che la scuola tecnica di Cagliari conta un esuberante numero di classi aggiunte che esistono da più di tre anni; Veduta la deliberazione 25 aprile 1910 della Giunta municipale di Cagliari ratificata dalla deliberazione di quel Consiglio comunale in data 20 giugno 1910, con l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico; Veduto che il comune di Cagliari ha provveduto uno speciale edificio convenientemente arredato, per collocarvi le classi aggiunte da distaccare dalla R. scuola tecnica «Antonio Cima»; Veduto il favorevole parere della commissione mista istituita con il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630; Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la pubblica istruzione e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il corso completo di classi parallele femminili aggiunte alla R. scuola tecnica «Antonio Cima» di Cagliari è eretto in Regia scuola tecnica femminile autonoma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;525#art-1

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