Art. 1
In vigore dal 30 lug 1911
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 5 del testo unico delle leggi per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie, approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645;
Veduto l'art. 18 delle disposizioni regolamentari per l'applicazione del detto testo unico approvato con Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630;
Veduta la legge 14 luglio, n. 562, portante provvedimenti di favore per la Sardegna;
Veduto che la scuola tecnica di Cagliari conta un esuberante numero di classi aggiunte che esistono da più di tre anni;
Veduta la deliberazione 25 aprile 1910 della Giunta municipale di Cagliari ratificata dalla deliberazione di quel Consiglio comunale in data 20 giugno 1910, con l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico;
Veduto che il comune di Cagliari ha provveduto uno speciale edificio convenientemente arredato, per collocarvi le classi aggiunte da distaccare dalla R. scuola tecnica «Antonio Cima»;
Veduto il favorevole parere della commissione mista istituita con il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630;
Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la pubblica istruzione e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Il corso completo di classi parallele femminili aggiunte alla R. scuola tecnica «Antonio Cima» di Cagliari è eretto in Regia scuola tecnica femminile autonoma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;525#art-1