Art. 3
In vigore dal 15 apr 1911
Il fondo stanziato al cap. 87 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-911 sarà diminuito con effetto dal 1° ottobre 1910 in ragione di annue L. 666,66 somma corrispondente alla media dei sussidi concessi al comune di Città della Pieve nell'ultimo triennio per il mantenimento della scuola tecnica pareggiata. Dal 1° ottobre 1910 il comune di Città della Pieve cesserà di godere dell'annuo assegno di L. 5000 che sarà pure radiato dal bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;516#art-3