Art. 2

In vigore dal 15 apr 1911
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Città della Piove pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 10,510,89 e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 1500, provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico e ai locali e al personale di servizio e soddisfacendo a tutti gli altri obblighi assunti con la convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;516#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo