Art. 1

In vigore dal 15 apr 1911
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la conversione in regie e l'istituzione di scuole medie approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645, e la tabella dei relativi contributi approvata con il Nostro decreto 28 aprile 1910, n. 307; Veduto il regolamento 13 settembre 1907, n. 652, per l'applicazione di detto testo unico e le modificazioni ad esso portate con Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630; Veduta la convenzione stipulata addì 28 settembre 1910 fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Città della Pieve per la regificazione di quella scuola tecnica pareggiata; Veduta la legge 13 giugno 1907, n 342; Veduto che nel bilancio passivo del Ministero della pubbica istruzione è annualmente stanziato un sussidio fisso di L. 5000 per le scuole secondarie di Città della Pieve; Veduta la legge 4 aprile 1907, n. 148; Veduto che il comune di Città della Pieve ha prestato le debite garanzie per il contributo assunto a proprio carico con detta convenzione; Veduto il parere favorevole della Commissiono istituita con il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630; Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la pubblica istruzione e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola tecnica pareggiata di Città della Pieve è convertita in regia per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1910.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;516#art-1

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