Art. 1
In vigore dal 15 apr 1911
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la conversione in regie e l'istituzione di scuole medie approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645, e la tabella dei relativi contributi approvata con il Nostro decreto 28 aprile 1910, n. 307;
Veduto il regolamento 13 settembre 1907, n. 652, per l'applicazione di detto testo unico e le modificazioni ad esso portate con Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630;
Veduta la convenzione stipulata addì 28 settembre 1910 fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Città della Pieve per la regificazione di quella scuola tecnica pareggiata;
Veduta la legge 13 giugno 1907, n 342;
Veduto che nel bilancio passivo del Ministero della pubbica istruzione è annualmente stanziato un sussidio fisso di L. 5000 per le scuole secondarie di Città della Pieve;
Veduta la legge 4 aprile 1907, n. 148;
Veduto che il comune di Città della Pieve ha prestato le debite garanzie per il contributo assunto a proprio carico con detta convenzione;
Veduto il parere favorevole della Commissiono istituita con il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630;
Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la pubblica istruzione e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
La scuola tecnica pareggiata di Città della Pieve è convertita in regia per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1910.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;516#art-1