Art. 4

In vigore dal 15 gen 1911
L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza, composta dei rappresentanti degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto. Il direttore della scuola fa parte di diritto della Giunta. Qualora la Camera di commercio, o altri enti, concorrerà con almeno L. 500 annue al mantenimento della scuola avrà diritto alla nomina di un proprio rappresentante nella Giunta di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-01;466#art-4

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