Art. 2
In vigore dal 15 gen 1911
Al mantenimento della predetta R. scuola concorrono:
il Ministero di Agricoltura, industria e commercio con annue L. 5000;
la provincia di Sassari con L. 1500;
il comune di Sassari con L. 1500;
Il Comune predetto inoltre fornisce il locale della scuola e delle officine, provvede al suo mantenimento, all'illuminazione ed al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua potabile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-01;466#art-2