Art. 3

In vigore dal 15 gen 1911
La scuola ha tre sezioni: una per la lavorazione del legno, una per la lavorazione dei metalli ed una per la lavorazione della pietra, dei cementi, ecc. Le sezioni cominceranno a funzionare gradatamente a misura delle disponibilità del bilancio e dei bisogni delle industrie cittadine. Altre sezioni potranno essere istituite in seguito, di accordo con gli enti locali, con decreto Ministeriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-01;466#art-3

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Art. 3 Che istituisce in Sassari una Regia scuola d'arti e mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo