Art. 3
In vigore dal 15 gen 1911
La scuola ha tre sezioni: una per la lavorazione del legno, una per la lavorazione dei metalli ed una per la lavorazione della pietra, dei cementi, ecc.
Le sezioni cominceranno a funzionare gradatamente a misura delle disponibilità del bilancio e dei bisogni delle industrie cittadine.
Altre sezioni potranno essere istituite in seguito, di accordo con gli enti locali, con decreto Ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-01;466#art-3