Art. 2

In vigore dal 8 set 1910
All'art. 87 del regolamento sulla sanità marittima approvato col R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, aggiunto il seguente comma: «Le navi indicate nel precedente comma, le quali siano state sottoposte a misure sanitarie nel primo approdo del Regno, non dovranno essere nuovamente sottoposte alle medesime o ad altre misure sanitarie nei successivi scali del Regno, tranne nei casi di circostanze aggravanti in linea sanitaria sviluppatesi durante la traversata da uno all'altro scalo del Regno».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-07;573#art-2

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