Art. 1

In vigore dal 8 set 1910
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l'art. 43 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636; Veduto il regolamento sulla sanità marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636; Veduti i RR. decreti 20 maggio 1897, n. 178 e 19 ottobre 1898, n. 454; Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri e del Nostro ministro segretario di Stato per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo: . Alle disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 33 (1° comma), 36, del regolamento sulla sanità marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636 e successivamente modificate cogli articoli 21, 22, 23, 25 (1° comma) e 28 (1° comma), del regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggeri (approvato con i Regi decreti 20 maggio 1897, n. 178 e 19 ottobre 1898, n. 454), sono sostituite le seguenti: «Art. 28. - Nessuno può imbarcare come medico di bordo, se non sia fornito della autorizzazione a viaggiare con tale qualifica. L'autorizzazione è concessa dal Ministero dell'interno ai medici, i quali abbiano sostenuto con successo gli speciali esami di idoneità, che saranno annualmente indetti, in apposita sessione, a cura del Ministero stesso». «Art. 29. - Per l'ammissione agli esami anzidetti gli aspiranti all'autorizzazione per medico di bordo dovranno presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono: 1° atto di nascita; 2° certificato di cittadinanza italiana; 3° diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito, da non meno di due anni compiuti, in una Università del Regno; 4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi; 5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi; 6° certificato di sana e robusta costituzione di data recente. Potranno presentarsi altresì titoli di studio e di servizio, e pubblicazioni scientifiche». «Art. 30. - Gli esami consteranno di prove scritte, pratiche ed orali, e dovranno accertare che gli aspiranti posseggono una sufficiente coltura nelle discipline igieniche ed in special modo nella igiene navale ed una adeguata abilità nell'esercizio pratico della medicina, della chirurgia e dell'ostetricia. Con decreto del Ministero dell'interno saranno approvati i relativi programmi particolareggiati, e verranno stabilite tutte le modalità relative alla procedura degli esami». «Art. 31. - I medici che hanno ottenuto la autorizzazione a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti in apposito elenco presso il Ministero dell'interno. Copia di tale elenco tenuta in corrente dovrà essere depositata nelle prefetture delle provincie marittime, e presso le capitanerie ed uffici di porto di prima classe, e non verrà data immediata comunicazione, a richiesta, alle Compagnie di navigazione ed agli armatori». «Art. 33 (1° comma). - I medici di bordo debbono prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave. Essi hanno, inoltre, qualità e competenza di ufficiale sanitario governativo, per la tutela dell'igiene e sanità a bordo durante l'intiera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione; fatta eccezione poi piroscafi sui quali sia imbarcato anche un medico governativo in qualità di R. commissario, al quale spetterà la qualifica di ufficiale sanitario per la durata del viaggio, cui egli sia addetto come funzionario del Governo». «Art. 36. - I medici di bordo a carico dei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, potranno, senza pregiudizio dello pene sancite dalle vigenti leggi, essere sottoposti alle seguenti misure disciplinali: a) sospensione dell'autorizzazione d'imbarco per un periodo non eccedente un anno; b) revoca dell'autorizzazione d'imbarco con concillazione dall'elenco dei medici autorizzati. Tali misure saranno applicate con decreto del ministro dell'interno, dopo che l'interessato sarà stato invitato a presentare, entro un termine prefisso, le sue discolpe. Quando la gravità dei fatti lo richieda, potrà tuttavia il Ministero decretare immediatamente la sospensione, salvo a completare in seguito il regolare procedimento».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-07;573#art-1

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