Art. 3

In vigore dal 8 set 1910
Agli articoli 88 e 95 del regolamento sulla sanità marittima approvato col R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono sostituiti i seguenti: «Art. 88. - La patente è brutta agli effetti dell'articolo precedente quando dalla medesima risulti, che, o nel luogo di partenza, o in alcuno degli scali intermedi toccati dalla nave esistesse in atto una malattia contagiosa, ovvero che manifestazioni di detta malattia si fossero avute da meno di venti giorni, salvo quanto possa essere disposto, per determinate malattie, e per le malattie esotiche, da apposite ordinanze del Ministero dell'interno». «Art. 95. - Per le navi in arrivo, che abbiano avuto nella traversata, o abbiano tuttora a bordo infermi o sospetti di vaiuolo, difterite, scarlattina o di altra malattia contagiosa e diffusiva, fra quelle comuni nelle nostre regioni, si effettueranno le seguenti misure: 1° visita medica delle persone a bordo, disinfezione degli effetti d'uso personale e domestico degli ammalati e degli effetti non puliti delle persone che li hanno assistiti. Potranno dalla visita essere esentati i passeggeri di classe, sempre quando il medico di porto, sotto la sua responsabilità, ritenga non necessario di assoggettarveli; 2° disinfezione completa degli ambienti ove vi siano stati o vi siano individui affetti dalla malattia contagiosa, a norma delle istruzioni ministeriali; 3° sbarco ed invio degli ammalati o sospetti, all'ospedale di isolamento del luogo ove approda la nave o della località più vicina; 4° vaccinazione di tutte le persone a bordo che non presentino segni evidenti di recente innesto, se si tratti di vaiuolo. La vaccinazione non è obbligatoria poi passeggieri di nazionalità estera che non sbarcano nel Regno e sono diretti ad un porto estero; 5° pulizia rigorosa delle parti della nave destinate a passeggieri e all'equipaggio, e, occorrendo, anche di altri locali. Alle navi anzidette, le quali abbiano a bordo un medico governativo R. commissario di emigrazione o un medico di bordo autorizzato; e che inoltre posseggano a bordo un adatto locale di isolamento, un adeguato apparecchio di disinfezione a vapore ed un apparecchio per la distruzione dei topi di tipo riconosciuto idoneo dal Ministero dell'interno e di sufficente potenzialità, potrà l'ufficio portuale, sul conforme parere del medico di porto, concedere le seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle misure sopra indicate ai numeri 1, 4, 5 allorquando vi sia l'attestazione del medico R. commissario o del medico di bordo, fatta col vincolo della parola d'onore, che le misure stesse sono state completamente attuate a bordo nelle 24 ore immediatamente precedenti all'arrivo; b) autorizzazione al capitano della nave, che ne faccia richiesta, di non sbarcare il malato od i malati o sospetti, giusta quanto è più sopra indicato al n. 3, e di farli invece proseguire, in istato di isolamento sulla nave, fino a destinazione, salvo, occorrendo, di sorvegliarne l'isolamento a bordo, a mezzo di appositi agenti, durante la permanenza della nave nel porto; c) concessione della libera pratica anche prima che sia completata la effettuazione delle misure indicate più sopra ai numeri 2 e 3, sempre che siano date tutte le necessarie garanzie del sicuro ed integrale adempimento delle misure stesse nel più breve termine possibile».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-07;573#art-3

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