Statuto

Art. 3

In vigore dal 4 set 1910
L'Istituto si mantiene con l'assegno annuo del Ministero della pubblica istruzione, con i proventi delle scuole, con la rendita del capitale costituitogli in dotazione dalla sua fondatrice, con gli assegni annui ordinari e straordinari, del Comune, della Provincia, e di altre Amministrazioni pubbliche ed enti morali, e con sussidi e donazioni eventuali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo