Statuto
Art. 3
3 / 40In vigore dal 4 set 1910
L'Istituto si mantiene con l'assegno annuo del Ministero della pubblica istruzione, con i proventi delle scuole, con la rendita del capitale costituitogli in dotazione dalla sua fondatrice, con gli assegni annui ordinari e straordinari, del Comune, della Provincia, e di altre Amministrazioni pubbliche ed enti morali, e con sussidi e donazioni eventuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-3