Statuto
Art. 5
In vigore dal 4 set 1910
Per gli allievi di tutte le altre scuole dell'Istituto si esigono la tassa d'iscrizione e le rette, che saranno stabilite dal Consiglio direttivo, il quale non potrà per nessuna ragione concedere esenzioni o riduzioni eccezionali; quando però frequentino l'Istituto più fratelli o sorelle, per due si concederà una riduzione del cinque per cento; per tre del dieci per cento; per quattro o più, del quindici per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-5