Art. 6

In vigore dal 4 dic 1909
È data facoltà al ministro di agricoltura, industria e commercio di derogare alle norme dello art. 41 e seguenti del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187 solamente per la nomina del personale attualmente in servizio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1909. VITTORIO EMANUELE. Cocco-Ortu. Visto, il guardasigilli: Orlando.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-03;402#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo