Art. 4

In vigore dal 4 dic 1909
L'amministrazione della R. stazione è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'. Il direttore fa parte di diritto del Consiglio. Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spose di mantenimento della scuola per una somma non inferiore alle L. 2000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nel Consiglio sino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta. I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-03;402#art-4

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