Art. 3
In vigore dal 4 dic 1909
La R. stazione sperimentale in quanto funziona da scuola ha un corso diurno di insegnamento scientifico e pratico destinanto specialmente ai giovani laureati e laureandi in chimica od in ingegneria ed altresì a quelli muniti di licenza delle scuole medie o titoli equipollenti determinati da apposito regolamento, ed un corso serale o festivo per l'istruzione degli operai.
Il corso diurno dura due anni ed è ripartito in un corso preparatorio e nel corso annuale tecnologico propriamente detto.
I laureati e laureandi in chimica ed ingegneria possono venire ammessi direttamente al secondo anno.
Il corso serale o festivo dura di regola un anno.
Ai frequentatori diligenti dei corsi i quali dimostreranno di averne ricavato profitto si rilascieranno attestati di frequenza.
Saranno tenute ogni anno delle sessioni di esame per quegli allievi che aspirano a conseguire uno speciale diploma di licenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-03;402#art-3