Art. 3

In vigore dal 4 dic 1909
La R. stazione sperimentale in quanto funziona da scuola ha un corso diurno di insegnamento scientifico e pratico destinanto specialmente ai giovani laureati e laureandi in chimica od in ingegneria ed altresì a quelli muniti di licenza delle scuole medie o titoli equipollenti determinati da apposito regolamento, ed un corso serale o festivo per l'istruzione degli operai. Il corso diurno dura due anni ed è ripartito in un corso preparatorio e nel corso annuale tecnologico propriamente detto. I laureati e laureandi in chimica ed ingegneria possono venire ammessi direttamente al secondo anno. Il corso serale o festivo dura di regola un anno. Ai frequentatori diligenti dei corsi i quali dimostreranno di averne ricavato profitto si rilascieranno attestati di frequenza. Saranno tenute ogni anno delle sessioni di esame per quegli allievi che aspirano a conseguire uno speciale diploma di licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-03;402#art-3

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