Statuto

Art. 15

In vigore dal 1 gen 1910
Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti avrà la prevalenza il voto del presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;437#art-s-15

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