Statuto

Art. 14

In vigore dal 1 gen 1910
Le adunanze del Consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nel mese di maggio per l'esame del conto consuntivo e nel mese di settembre per la compilazione del bilancio del futuro esercizio. Le altre ogni qualvolta lo richieda il bisogno, sia per invito del presidente sia per domanda scritta e motivata di almeno due dei componenti il Consiglio o dal direttore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;437#art-s-14

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