Statuto
Art. 15
15 / 24In vigore dal 1 gen 1910
Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
A parità di voti avrà la prevalenza il voto del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;437#art-s-15