Art. 15
Statuto

Art. 15

15 / 24
In vigore dal 1 gen 1910
Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti avrà la prevalenza il voto del presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-01;437#art-s-15