Art. 3
In vigore dal 28 set 1909
La scuola è diurna ed ha tre anni di corso.
Essa ha due sezioni, una per la lavorazione del legno, l'altra per la lavorazione dei metalli. Il primo anno di corso è comune alle due sezioni.
Alla scuola sono annesse una officina per fabbri aggiustatori ed un laboratorio di falegnameria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-19;284#art-3