Art. 1
In vigore dal 28 set 1909
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, ed il regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, concernente provvedimenti per le Calabrie;
Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414, ed il regolamento 22 marzo 1908, n. 187;
Riconosciuta l'opportunità di istituire in Castrovillari una R. scuola di arti e mestieri;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Cosenza, in data 1l agosto 1908, del comune di Castrovillari, in data 24 ottobre, 10 dicembre 1908, della Camera di commercio ed arti di Cosenza, in data 21 luglio 1.908;
Ritenuto che il contributo della Provincia fu legalmente autorizzato a norma dell'art. 307 della legge comunale e provinciale in seguito a parere favorevole del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita in Castrovillari una R. scuola di arti e mestieri allo scopo di preparare abili operai per la lavorazione del legno e del ferro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-19;284#art-1