Art. 2

In vigore dal 28 set 1909
Alle spese di mantenimento concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con annuo L. 12,000 (dodicimila); la provincia di Cosenza con L. 2000; il comune di Castrovillari con. L. 5000, salvo il primo triennio, durante il quale corrisponderà annue L. 2000; la Camera di commercio ed arti di Cosenza con L. 1000; il comune di Castrovillari inoltre si obbliga a fornire i locali della scuola ed a mantenerli; si obbliga inoltre a tutte le altre prestazioni di cui all' del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-19;284#art-2

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