Art. 18
In vigore dal 2 nov 1909
Passano alla R. scuola femminile commerciale gli arredi, il materiale didattico e tutte le attività finanziarie di qualsiasi genere attualmente per qualsiasi titolo appartenenti alla scuola tecnica e commerciale femminile ora esistente in Firenze.
Gli insegnanti attualmente in servizio della scuola predetta che sono forniti dei titoli di abilitazione all'insegnamento, sentito il parere della Giunta di vigilanza, potranno nei primi due anni scolastici dalla data dell'apertura della nuova scuola essere conservati in servizio a titolo di incaricati.
Essi conseguiranno la nomina stabile quando ne siano riconosciuti meritevoli in seguito ad ispezioni ordinate dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-18