Art. 16

In vigore dal 2 nov 1909
Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-16

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