Art. 17

In vigore dal 2 nov 1909
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilauza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi delle alunne e del personale della scuola, le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-17

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