Art. 4

In vigore dal 27 ott 1908
Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle variazioni da portarsi per l'attuazione del presente agli stanziamenti dello Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio nonché alle tabelle organiche delle cattedre nelle Regie scuole medie, e degli insegnanti di ginnastica. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 14 settembre 1908. VITTORIO EMANUELE. Rava. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-14;389#art-4

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