Art. 1
In vigore dal 27 ott 1908
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi 16 luglio 1904, n. 397, 13 giugno 1907, n. 342, e il regolamento approvato con il R. decreto 25 settembre 1907, n. 652;
Veduta la convenzione stipulata fra il comune di Sestri Ponente e il Ministero della pubblica istruzione, per la conversione in governativa di quella scuola tecnica pareggiata, in base alla domanda presentata all'uopo in data 21 maggio 1906;
Veduto che la scuola tecnica di Sestri Ponente ha goduto nell'ultimo triennio di sussidi facoltativi sul bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione la cui media annua ascende a L. 1500;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola tecnica pareggiata di Sestri Ponente è convertita per tutti gli effetti di legge in governativa dal 1° ottobre 1908.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-14;389#art-1