Art. 3
In vigore dal 27 ott 1908
Il fondo stanziato al cap. 133 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-1909 per sussidi alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti morali che provvedono al mantenimento di scuole tecniche, sarà diminuito, con effetto dal 1° ottobre 1908 della somma di L. 1500 in corrispondenza dell'egual somma portata a diminuzione del contibuto a carico del comune di Sestri Ponente per la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-14;389#art-3