Art. 3
In vigore dal 18 ott 1908
Col 1° ottobre 1908 l'Istituto tecnico provinciale di Ascoli Piceno cesserà di godere dell'annuo assegno di L. 5000, già stanziato a suo favore nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione, in corrispondenza dell'egual somma portata a diminuzione del contributo per il mantenimento dell'Istituto medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-07;370#art-3