Art. 3

Art. 3

3 / 4
In vigore dal 18 ott 1908
Col 1° ottobre 1908 l'Istituto tecnico provinciale di Ascoli Piceno cesserà di godere dell'annuo assegno di L. 5000, già stanziato a suo favore nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione, in corrispondenza dell'egual somma portata a diminuzione del contributo per il mantenimento dell'Istituto medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-07;370#art-3