Art. 2
In vigore dal 18 ott 1908
Per le spese del personale dirigente e insegnante del detto istituto, la provincia di Ascoli corrisponderà allo erario dello Stato l'annuo contributo di L. 23,400, garantendo un introito di L. 10,500 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente ai locali, al materiale scolastico, nonché a quanto ad essa incombe per legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-07;370#art-2