Art. 2

In vigore dal 18 ott 1908
Per le spese del personale dirigente e insegnante del detto istituto, la provincia di Ascoli corrisponderà allo erario dello Stato l'annuo contributo di L. 23,400, garantendo un introito di L. 10,500 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente ai locali, al materiale scolastico, nonché a quanto ad essa incombe per legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-07;370#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo