RegolamentoCapo II

Art. 250

In vigore dal 26 mag 1908
Gli esattori, tanto comunali quanto consorziali, dovranno, entro otto giorni, accusare ricevuta dei suindicati elenchi al prefetto per mezzo degli agenti delle imposte o dei sindaci. In difetto, potrà essere applicata dal prefetto agli esattori inadempienti l'ammenda prevista dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie approvati con decreto del ministro delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-250

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Art. 250 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo