Art. 3

In vigore dal 5 mar 1908
Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per sussidi all'istruzione tecnica nelle provincie napoletane sarà diminuito della somma di L. 1750 in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo dovuto dalla provincia di Avellino per la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;582#art-3

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