Art. 1

In vigore dal 5 mar 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con R. decreto 25 luglio 1907, n. 645; Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652; Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342; Veduta la domanda in data 25 gennaio 1906, con cui l'Amministrazione provinciale di Avellino chiese la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata; Veduto che questa scuola godette nell'ultimo triennio di un sussidio medio di annue L. 1750, che a termini dell'art. 5 della citata legge 13 giugno 1907, n. 342, deve essere detratto dall'ammontare del contributo a carico della provincia di Avellino per la conversione in governativa della scuola medesima; Veduta la convenzione stipulata, con il consenso del Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione con la provincia di Avellino; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola tecnica di Avellino è convertita a tutti gli effetti di legge in governativa dal 1° ottobre 1907.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;582#art-1

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