Art. 2
In vigore dal 5 mar 1908
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di detta scuola la provincia di Avellino verserà annualmente all'erario dello Stato la somma di L. 11,768.80 garantendo un annuo introito di L. 3500 per tasse scolastiche, e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico nonché a quanto altro sia necessario pel buon andamento della scuola medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;582#art-2