Art. 3

In vigore dal 1 gen 1908
Dal 1° ottobre 1907 la provincia di Ravenna cesserà dal godere dell'annuo assegno governativo di L. 6000, che essendo portato a diminuzione de] contributo a carico della Provincia stessa per la regificazione del suo Istituto tecnico, sarà radiato dal bilancio passivo della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;507#art-3

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