Art. 2

In vigore dal 1 gen 1908
La provincia di Ravenna verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 33,700 per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante del detto Istituto, garantendo un introito annuo di L. 5000 per tasse scolastiche. Essa provvederà inoltre alle spese per gli assistenti, inservienti e per il personale di segreteria, nonché ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il buon andamenti dell'Istituto medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;507#art-2

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