Art. 1
In vigore dal 1 gen 1908
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645;
Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;
Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;
Veduta l'istanza in data del 20 aprile 1906, con cui l'Amministrazione provinciale di Ravenna chiese la conversione in governativo del suo Istituto tecnico, a favore del quale è stanziato nel bilancio passivo della pubblica istruzione un assegno fisso di L. 6000 che a tenore dell' del succitato testo unico 25 luglio 1907, n. 645, devo essere detratto dal contributo a carico della provincia di Ravenna per la conversione in governativo del detto Istituto;
Veduta la convenzione all'uopo stipulata, con il consenso del Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione con la provincia di Ravenna;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'Istituto tecnico di Ravenna è convertito, a tutti gli effetti di legge, in governativo dal 1° ottobre 1907.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;507#art-1