Art. 3

In vigore dal 14 dic 1907
Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per sussidiare provincie, comuni ed altri enti morali pel mantenimento di scuole tecniche sarà diminuito della somma di L. 3500, in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo dovuto dal comune di Piacenza per la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;469#art-3

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