Art. 1

In vigore dal 14 dic 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della nazione RE D'ITALIA Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative delle scuole medie non obbligatorie, approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645; Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico, approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652; Veduto l' della legge 13 giugno 1907, n. 342, che autorizza il Nostro governo a convertire in Regi il ginnasio e la scuola tecnica di Piacenza; Vedute le convenzioni all'uopo stipulate con il consenso del Ministero del tesoro dal Ministero della pubblica istruzione, con il detto Comune; Veduto che la scuola tecnica di Piacenza ha goduto nell'ultimo triennio di un sussidio medio annuo di L. 3500, che a termini dell' della precitata legge 13 giugno 1907, n. 342, deve essere detratto dall'ammontare del contributo a carico del comune di Piacenza per la conversione in governativa della scuola medesima; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il ginnasio e la scuola tecnica di Piacenza, sono convertiti, a tutti gli effetti di legge, in governativi dal 1° ottobre 1907.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;469#art-1

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