Art. 1
In vigore dal 14 dic 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative delle scuole medie non obbligatorie, approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645;
Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico, approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;
Veduto l' della legge 13 giugno 1907, n. 342, che autorizza il Nostro governo a convertire in Regi il ginnasio e la scuola tecnica di Piacenza;
Vedute le convenzioni all'uopo stipulate con il consenso del Ministero del tesoro dal Ministero della pubblica istruzione, con il detto Comune;
Veduto che la scuola tecnica di Piacenza ha goduto nell'ultimo triennio di un sussidio medio annuo di L. 3500, che a termini dell' della precitata legge 13 giugno 1907, n. 342, deve essere detratto dall'ammontare del contributo a carico del comune di Piacenza per la conversione in governativa della scuola medesima;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il ginnasio e la scuola tecnica di Piacenza, sono convertiti, a tutti gli effetti di legge, in governativi dal 1° ottobre 1907.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;469#art-1