Art. 2

In vigore dal 14 dic 1907
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio del ginnasio il comune di Piacenza verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 12,176, ed uno di L. 8518.80 per quelle relative al personale direttivo ed insegnante della scuola tecnica, garantendo un introito annuo per tasse scolastiche di L. 5700 per il ginnasio e di L. 5000 per la scuola tecnica. Il comune di Piacenza provvederà inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico per entrambi i detti istituti e al personale di servizio della scuola tecnica, nonché a quanto altro sia necessario pel il loro buon andamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;469#art-2

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