Art. 3

In vigore dal 13 dic 1907
Il fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane, sarà diminuito della somma di L. 1,833 in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo dovuto dal comune di Gallipoli per la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;466#art-3

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