Art. 2

In vigore dal 13 dic 1907
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante il comune di Gallipoli verserà all'erario un annuo contributo di L. 8,951.40, garantendo un introito annuo di L. 4,500 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed al personale di servizio, nonché a quanto altro possa essere richiesto per il buon andamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;466#art-2

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