Art. 1
In vigore dal 13 dic 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato col R. decreto 25 luglio 1907, n. 645;
Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico, approvato col R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;
Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;
Veduta l'istanza in data 7 aprile 1906, con cui il comune di Gallipoli chiese la conversione in governativa della sua scuola tecnica;
Veduto che la scuola tecnica pareggiata di Gallipoli ha goduto nell'ultimo triennio di un sussidio medio di L. 1,833, che a termini dell' del testo unico precitato deve essere detratto dal sussidio a carico del Comune per la regificazione della medesima;
Veduta la Convenzione all'uopo stipulata con il detto Comune dal Ministero della pubblica istruzione, col consenso del Ministero del tesoro;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola tecnica di Gallipoli è convertita, a tutti gli effetti di legge, in governativa dal 1° ottobre 1907.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;466#art-1