Art. 3

In vigore dal 17 ott 1907
La regia scuola ha un corso diurno di tre anni. Possono esservi ammessi gli alunni prosciolti dall'obbligo dell'istruzione elementare, che non abbiano oltrepassato il sedicesimo anno di età. Al termine dei tre anni agli allievi approvati negli esami è rilasciato un certificato di licenza, che apre l'adito all'ammissione senza esame nelle scuole industriali di secondo grado designate dal Ministero. Per passare da una classe all'altra superiore occorre l'approvazione negli esami di promozione. Gli allievi che conseguono la licenza prima del 17° anno possono essere autorizzati a continuare a frequentare sino al 18° anno i laboratori della scuola, per perfezionarsi nell'arte. È aggiunto alla scuola un corso serale e festivo, al quale potranno essere ammessi gli adulti che siano già occupati come operai.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-08;368#art-3

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