Art. 2

In vigore dal 17 ott 1907
Alle spese di mantenimento annuo della regia scuola concorrono il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire 4,500, il comune di Fuscaldo con lire 500. Il comune di Fuscaldo si obbliga inoltre di fornire adatti locali per sede della scuola e dei laboratori. Sono pure destinati al mantenimento della regia scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti, come pure i proventi delle tasse scolastiche, nonché gli utili dei laboratori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-08;368#art-2

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